oggetto della comunione de residuo


Cass. 17.11.2000, n. 14897

Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta de residuo, ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti gią caduti in comunione.

Nel caso, la Cassazione ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l'attivitą d'impresa del coniuge prelevante.